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La concessione di un tratto di spiaggia non deve essere revocata dal Comune dopo che la riconfinazione ha attribuito quel terreno al demanio dello Stato. T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 17-04-2014, n. 1012.

Un tratto di spiaggia viene attribuito al demanio dello Stato in sede di rideterminazione della dividente demaniale, la linea di confine tra il demanio dello Stato e le altre proprietà private o pubbliche. Il T.A.R. Lecce stabilisce con la sentenza in epigrafe che da questo fatto non deriva come conseguenza necessaria la revoca immediata della precedente concessione, per come disposto con gli atti annullati con questa decisione.

Secondo il T.A.R., il Comune è comunque chiamato a gestire questo demanio statale nuovamente determinato e per un principio di continuità nell’azione amministrativa non può revocare ciò che ha sempre concesso allorché il bene era nel suo patrimonio, anche quando una nuova determinazione dei confini porti l’area in oggetto a non essere più nella titolarità dell’amministrazione comunale, ma appunto in quella dello Stato.

Per comprendere la sentenza in oggetto, va chiarito che il concetto di “dividente demaniale”, di origine giurisprudenziale, individua una linea di confine tra demanio marittimo e proprietà terze (pubbliche come private) che è intrinsecamente mobile. La consuetudine interpretativa degli artt. 28 e ss. del Codice della Navigazione è nel senso di dare per acquisita al demanio ogni estensione del litorale, mentre ogni riduzione del litorale si traduce nello spostamento verso l’interno della dividente demaniale, che giunge pertanto a comprendere aree prima di proprietà altrui. In pratica, se il mare si ritira, il demanio statale si accresce in estensione, mentre se avanza l’estensione del demanio rimane eguale e si sposta di conseguenza verso terra, inglobando – con un sostanziale esproprio-  beni prima in proprietà di privati come di altri enti.

 

Nel caso di specie, il Comune di Gallipoli aveva concesso un’area prima di sua proprietà a un privato, intimandogli poi lo sgombero immediato una volta che la riconfinazione porta l’area nel demanio dello Stato, evidentemente dopo l’arretramento del litorale. Il Collegio dichiara illegittimo l’ordine di sgombero, atteso che esso doveva essere supportato da un’autonoma valutazione del pubblico interesse, che non può derivare semplicemente dall’estensione dei confini demaniali.

 

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 17-04-2014, n. 1012

Dismissione spiagge: il diavolo è sempre nei dettagli (terminologici).

Ho già pubblicato un post sul primo emendamento PD alla Legge di stabilità, con cui si sarebbero dismesse in proprietà privata molte spiagge.

Un aspetto di questo emendamento va però evidenziato con forza:  l’ignoranza della terminologia tecnica del diritto demaniale e la superficialità nel suo utilizzo. L’emendamento avrebbe dato opzione per l’acquisto di aree comprese tra la “dividente demaniale” e la “linea di costa”. Così dicendo la norma sembrava riferirsi alla parte dell’arenile più lontana dalla battigia, in genere interessata dalle opere che ne avrebbero fatto perdere la caratteristica demaniale, per eccettuarne la parte prossima al mare, che il nuovo proprietario avrebbe avuto in concessione a condizioni di favore.

Il punto è che per “dividente demaniale” si intende (con una terminologia che non è stata sinora di legge, ma elaborata dalla  prassi dall’art. 28 del Codice della navigazione) una cosa diversa da quella presupposta dall’emendamento: la linea di confine tra la spiaggia demaniale e la proprietà privata di terzi o pubblica di altre amministrazioni. In molte città la dividente demaniale è la linea che divide la spiaggia dalla strada comunale costruita per portare i bagnanti al mare.  La “linea di costa” è invece la linea che separa il mare dalla terraferma. Essa non costituisce un termine certo, potendo essere mutata nel tempo da opere artificiali (moli portuali, banchine, etc.) o andare soggetta all’erosione del mare, come a naturali accrescimenti. Ciò che più importa, la “linea di costa” coincide con la battigia, e anzi va spesso oltre, inglobando aree recentemente erose dal mare.

Ne deriva che, contrariamente alle sue intenzioni, il primo emendamento PD avrebbe potenzialmente consentito l’alienazione  di tutto l’arenile se l’occupante vi avesse costruito per tutta la sua estensione. L’abuso peggiore premiato con il premio migliore: un diritto di opzione all’acquisto di tutta l’estensione in larghezza della spiaggia, dalla strada al mare. Se si vuole trovare il diavolo, lo si cerchi nei dettagli.