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L’attività economica libera non è soggetta ad autorizzazione anche se condotta su area demaniale. T.A.R. Sicilia – Catania Sez. II, Sentenza 13 febbraio 2015, n. 464

Il Tar Sicilia chiarisce con questa sentenza che la concessione di demanio pubblico non può essere condizionata dal preventivo o successivo rilascio di autorizzazione per l’esercizio dell’attività economica funzionale alla concessione stessa, atteso che, a legislazione vigente, le attività economiche non devono più ritenersi soggette a preventiva autorizzazione, salvo che non sia stato espressamente disposto dalla legge.
La sentenza è stata pronunciata su una vicenda particolarmente intricata: un privato aveva chiesto all’Ufficio del Demanio marittimo di Catania il rilascio di una concessione demaniale marittima per l’installazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande, in una località posta nel Comune di Catania. Ottenuta la concessione, dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2015, il privato chiedeva al comune di Catania il titolo edilizio abilitativo all’installazione del chiosco, che veniva rilasciato il 12 luglio del 2012, a fronte di una richiesta fatta quasi sette mesi prima. Il privato non poté comunque costruire subito il chiosco, perché la Direzione attività produttive del Comune di Catania aveva presentato una sua nota nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione edilizia, eccependo una serie di rilievi. A fronte di un’attività difensiva del privato richiedente, la stessa direzione attività produttive archiviava le sue deduzioni con provvedimento del 13 dicembre 2012.
Oramai sfumate quindi due stagioni estive di possibile utilizzo dell’infrastruttura, il privato si disponeva finalmente alla costruzione del chiosco il 1 giugno 2013, ma doveva fermarsi subito, perché raggiunto dalla comunicazione dell’Ufficio del Demanio emanata il giorno precedente, con cui si dava avvio al procedimento di revoca della concessione demaniale appunto per la tardiva installazione del chiosco. Anche questo scoglio fu superato, avendo il privato dimostrato che il ritardo nell’installazione dell’infrastruttura su area demaniale non dipendeva dalla sua volontà, ma dal protrarsi del procedimento amministrativo.

Il privato iniziava così la sua attività, presentando al Comune di Catania una SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività-  e chiedendo all’Ufficio del Demanio di considerare oramai assentita, stante il perdurante silenzio di oltre due anni, la sua richiesta di utilizzare l’area per tutto l’anno, e non più per la sola stagione estiva.

Il Comune di Catania rispondeva che la SCIA doveva ritenersi inefficace, poiché l’attività del chiosco sarebbe stata comunque soggetta ad autorizzazione proprio in quanto ricadente su area pubblica.

L’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, da cui dipende l’Ufficio del Demanio, rispondeva poi che il silenzio assenso non era previsto da alcuna legge per le richieste espletate “ai sensi dell’articolo 24 del regolamento al codice della navigazione” e invitava pertanto il privato a smontare il chiosco e a sgombrare l’area per la stagione invernale, pena la decadenza dalla concessione.
Il privato provvedeva effettivamente a sgombrare l’area, per non soggiacere alle sanzioni penali per l’abusiva occupazione del suolo demaniale, ma proponeva ricorso dinanzi al Tar affidato a numerosi motivi di gravame.
Il Tar non si è pronunciato sul provvedimento dell’Assessorato Territorio e Ambiente, dichiarando lo stesso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse atteso che lo stesso aveva, in corso di procedimento, comunque modificato la concessione demaniale, dando la possibilità al ricorrente di usufruire dell’area per il periodo “previsto per la balneazione nella Regione Sicilia”, più lungo e comunque diverso da quello originariamente oggetto di concessione, senza che il ricorrente avesse presentato motivi aggiunti.

Pronunciandosi sul provvedimento del Comune di Catania, il Tar accoglie il ricorso affermando che, in particolare dopo l’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012 n. 27 (cd. “decreto liberalizzazioni”) l’attività di somministrazione di alimenti e bevande del ricorrente non poteva ritenersi soggetta ad autorizzazione, e che rispetto a ciò nulla valeva il fatto che fosse esercitata su un’area pacificamente di demanio pubblico.
La sentenza è dunque importante proprio perché esclude che il regime demaniale dell’area su cui si svolge una determinata attività produttiva possa in sé incidere sulla disciplina della stessa: se questa è di libero esercizio, non lo è di meno per avvenire su area demaniale.

 

T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 13-02-2015, n. 464

L’area comunale gravata da usi civici non può essere rivendicata dal Comune in via amministrativa, ma solo in via civile. T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 19-06-2014, n. 1524

Il T.A.R. Lecce stabilisce che la rivendica di terre di demanio civico deve essere fatta nel rito ordinario di cognizione, e dinanzi al giudice civile, e non in via di autotutela amministrativa, ex art. 823 secondo comma C.c., ipotesi limitata ai beni di demanio pubblico, come tassativamente elencati dall’art. 822.

Il fatto: una società esercita un ristorante  su un immobile del Comune, e riceve ordinanza di sgombero e di rimessa in pristino dei luoghi da parte dello stesso Comune, su istanza della Capitaneria di Porto, che afferma che l’area è di demanio marittimo. Il ricorrente allega numerosi motivi di illegittimità dell’atto impugnato e degli atti presupposti; tra questi, il più importante è quello che verrà poi accolto dal Collegio: l’area non è di demanio marittimo, ma è proprietà del Comune in quanto gravata da usi civici e assegnata per questo alla categoria A della l. 1766 del 1927.

La conseguenza è, a giudizio del ricorrente con tesi poi accolta dal T.A.R., che il Comune non aveva potere di recuperare l’area in autotutela amministrativa, ma poteva farlo solo con l’ordinaria rivendica in sede civile.

La sentenza ha un precedente nella pronuncia del Consiglio di Stato 28-01-2011, n. 653. In quella sede il Comune di Gallipoli aveva impugnato una concessione fatta dalla Capitaneria di Porto di quella che, a suo giudizio, non era area di demanio marittimo, ma di uso civico. Il Consiglio di Stato affermò la giurisdizione commissariale, essendo la questione relativa alla qualità demaniale civica presupposto necessario della decisione sulla legittimità della concessione.

Nel caso giudicato dal  T.A.R. Lecce la demanialità civica risulta definitivamente accertata dal Commissario con una sentenza del 1980, e non più discutibile. Non essendo contestabile la titolarità dell’area al Comune, la questione in giudizio si risolve, a giudizio del T.A.R., sulle legittime modalità di recupero dell’area, che deve avvenire nelle forme ordinarie della rivendica.

Va evidenziato che la proprietà comunale dell’area di uso civico può derivare solo dall’assegnazione a categoria. L’esistenza di usi civici esplica difatti effetti anche contro un acquisto per usucapione dell’area da parte dello stesso ente territoriale che se ne vedrebbe assegnata la proprietà all’esito della sentenza commissariale, per come si riscontra da ultimo in Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-05-2012, n. 7564.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 19-06-2014, n. 1524

La concessione di un tratto di spiaggia non deve essere revocata dal Comune dopo che la riconfinazione ha attribuito quel terreno al demanio dello Stato. T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 17-04-2014, n. 1012.

Un tratto di spiaggia viene attribuito al demanio dello Stato in sede di rideterminazione della dividente demaniale, la linea di confine tra il demanio dello Stato e le altre proprietà private o pubbliche. Il T.A.R. Lecce stabilisce con la sentenza in epigrafe che da questo fatto non deriva come conseguenza necessaria la revoca immediata della precedente concessione, per come disposto con gli atti annullati con questa decisione.

Secondo il T.A.R., il Comune è comunque chiamato a gestire questo demanio statale nuovamente determinato e per un principio di continuità nell’azione amministrativa non può revocare ciò che ha sempre concesso allorché il bene era nel suo patrimonio, anche quando una nuova determinazione dei confini porti l’area in oggetto a non essere più nella titolarità dell’amministrazione comunale, ma appunto in quella dello Stato.

Per comprendere la sentenza in oggetto, va chiarito che il concetto di “dividente demaniale”, di origine giurisprudenziale, individua una linea di confine tra demanio marittimo e proprietà terze (pubbliche come private) che è intrinsecamente mobile. La consuetudine interpretativa degli artt. 28 e ss. del Codice della Navigazione è nel senso di dare per acquisita al demanio ogni estensione del litorale, mentre ogni riduzione del litorale si traduce nello spostamento verso l’interno della dividente demaniale, che giunge pertanto a comprendere aree prima di proprietà altrui. In pratica, se il mare si ritira, il demanio statale si accresce in estensione, mentre se avanza l’estensione del demanio rimane eguale e si sposta di conseguenza verso terra, inglobando – con un sostanziale esproprio-  beni prima in proprietà di privati come di altri enti.

 

Nel caso di specie, il Comune di Gallipoli aveva concesso un’area prima di sua proprietà a un privato, intimandogli poi lo sgombero immediato una volta che la riconfinazione porta l’area nel demanio dello Stato, evidentemente dopo l’arretramento del litorale. Il Collegio dichiara illegittimo l’ordine di sgombero, atteso che esso doveva essere supportato da un’autonoma valutazione del pubblico interesse, che non può derivare semplicemente dall’estensione dei confini demaniali.

 

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 17-04-2014, n. 1012

Dismissione spiagge: il diavolo è sempre nei dettagli (terminologici).

Ho già pubblicato un post sul primo emendamento PD alla Legge di stabilità, con cui si sarebbero dismesse in proprietà privata molte spiagge.

Un aspetto di questo emendamento va però evidenziato con forza:  l’ignoranza della terminologia tecnica del diritto demaniale e la superficialità nel suo utilizzo. L’emendamento avrebbe dato opzione per l’acquisto di aree comprese tra la “dividente demaniale” e la “linea di costa”. Così dicendo la norma sembrava riferirsi alla parte dell’arenile più lontana dalla battigia, in genere interessata dalle opere che ne avrebbero fatto perdere la caratteristica demaniale, per eccettuarne la parte prossima al mare, che il nuovo proprietario avrebbe avuto in concessione a condizioni di favore.

Il punto è che per “dividente demaniale” si intende (con una terminologia che non è stata sinora di legge, ma elaborata dalla  prassi dall’art. 28 del Codice della navigazione) una cosa diversa da quella presupposta dall’emendamento: la linea di confine tra la spiaggia demaniale e la proprietà privata di terzi o pubblica di altre amministrazioni. In molte città la dividente demaniale è la linea che divide la spiaggia dalla strada comunale costruita per portare i bagnanti al mare.  La “linea di costa” è invece la linea che separa il mare dalla terraferma. Essa non costituisce un termine certo, potendo essere mutata nel tempo da opere artificiali (moli portuali, banchine, etc.) o andare soggetta all’erosione del mare, come a naturali accrescimenti. Ciò che più importa, la “linea di costa” coincide con la battigia, e anzi va spesso oltre, inglobando aree recentemente erose dal mare.

Ne deriva che, contrariamente alle sue intenzioni, il primo emendamento PD avrebbe potenzialmente consentito l’alienazione  di tutto l’arenile se l’occupante vi avesse costruito per tutta la sua estensione. L’abuso peggiore premiato con il premio migliore: un diritto di opzione all’acquisto di tutta l’estensione in larghezza della spiaggia, dalla strada al mare. Se si vuole trovare il diavolo, lo si cerchi nei dettagli.

I tre emendamenti PD sulla vendita delle spiagge. Testi

Sui giornali si è parlato solo di “dismissione” di parte delle spiagge per venire incontro alle richieste delle aziende balneari e magari per fare un po’ di cassa, ma i tre emendamenti della Sen. Granaiola prefiguravano scenari ben peggiori.

Ho commentato il primo in questo post e commenterò presto gli altri. Poiché i tentativi di vendita delle spiagge sono stati molti, negli scorsi anni, la mia intenzione è di pubblicare anche quelli, con un breve commento.

Il punto è che la “sdemanializzazione” non esiste come procedura univoca nel nostro ordinamento. Di conseguenza, ogni provvedimento ha cercato la propria via per arrivare alla vendita di un bene unico come le spiagge, da qui la necessità di studiarli.

Ecco quindi il primo emendamento PD della sen. Granaiola, il secondo e il terzo. Tutti ritirati a furor di popolo, almeno fino alla prossima volta.